Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante
delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale
devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata
legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le
disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta
legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Àmbito di applicazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 .
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il
presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n.
143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158,
garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel
suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia
e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni
straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da
ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti
dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni
caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui
provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale
ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi
di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis (1)
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,
per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni
e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un
rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1) Articolo inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 3
Politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la
necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto
del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. (1)
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. (2)
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti
locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate
alle politiche migratorie. (3)
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati
i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
(1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.